Il secondo decreto sulla lunghezza degli atti difensivi
di Giovanni Acerboni, 11 gennaio 2017
(questo articolo è stato pubblicato l'11 gennaio 2017 in "Il Sole24Ore - Diritto 24")
Il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno torna sulla questione della lunghezza degli atti degli avvocati amministrativisti con il decreto Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo (1). Questo decreto, rispetto al primo sull’argomento, emanato dal presidente precedente Giorgio Giovannini il 25 maggio 2015:
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estende le norme di scrittura a tutte le fattispecie regolate dal Codice del Processo amministrativo;
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migliora la chiarezza dell’unità di misura dei limiti dimensionali: numero dei caratteri, non più delle pagine;
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stabilisce per lo stesso tipo di atto lunghezze diverse secondo i riti;
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fornisce alcuni nuovi criteri redazionali.
La lunghezza degli atti difensivi
Penso che sia più comodo per il lettore, soprattutto se già abituato alle lunghezze stabilite dal primo decreto, confrontare in tabella le differenze principali introdotte dal secondo decreto.
Tipo di atto | Primo Decreto | Secondo Decreto nei riti di accesso, silenzio, decreto ingiuntivo, elettorale art. 129, ottemperanza, riti speciali | Secondo Decreto nei riti ordinario, abbreviato, appalti, elettorale art. 130, ottemperanze relative |
Atto introduttivo | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Ricorso incidentale | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Motivi aggiunti | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Impugnazione Primo grado | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Revocazione e opposizione di terzi contro il secondo grado | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Atto di costituzione | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Regolamento di competenza | Non contemplato | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Atto di intervento | 10 pagine | 10.000 caratteri (circa 5 pagine) | 20.000 caratteri (circa 10 pagine) |
Memorie | 30 pagine | 30.000 caratteri (circa 15 pagine) | 70.000 caratteri (circa 35 pagine) |
Misure cautelari | 10 pagine | 10.000 caratteri (circa 5 pagine) | 20.000 caratteri (circa 10 pagine) |
Memorie di replica | 10 pagine | 10.000 caratteri (circa 5 pagine) | 20.000 caratteri (circa 10 pagine) |
Memorie della parte non necessaria | 10 pagine | Non contemplato | Non contemplato |
Memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo | Non contemplato | Non può eccedere la somma delle singole memorie diviso due | Non può eccedere la somma delle singole memorie diviso due |
Dal computo sono esclusi gli spazi, le intestazioni e le indicazioni formali e strutturali del documento, come ad esempio:
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l’epigrafe
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l’indicazione delle parti
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l’atto impugnato
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l’indice e l’indice degli allegati
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le conclusioni
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le procure
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le relazioni di notifica
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il riassunto preliminare (4.000 caratteri), richiesto per gli atti che ottengono una deroga dei limiti dimensionali
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le motivazioni della proposta di deroga dei limiti dimensionali (4.000 caratteri)
Le deroghe possono essere proposte quando il caso è particolarmente complesso oppure quando il valore di una causa appalti è non inferiore a 50 milioni di Euro. Se la deroga viene autorizzata, l’avvocato può aumentare i caratteri:
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da 10.000 a 16.000 (circa 8 pagine) / da 20.000 a 30.000 (circa 15 pagine)
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da 30.000 a 50.000 (circa 25 pagine) / da 70.000 a 100.000 (circa 50 pagine)
I criteri redazionali
I principali criteri redazionali sono i seguenti:
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l’esposizione dei fatti deve essere distinta da quella dei motivi (il decreto raccomanda che che le partizioni siano: Fatto/Diritto e simili);
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le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia UE e alla Corte di Cassazione, le istanze istruttorie e processuali devono essere disposte in paragrafi distinti e titolati;
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i motivi e le specifiche domande devono avere un loro paragrafo numerato e titolato;
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le note a piè di pagina non sono consentite;
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il copia incolla da provvedimenti e giurisprudenza deve essere evitato (salvo che non sia “strettamente necessario”. In questo caso, la citazione va tra virgolette o in corsivo);
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negli atti del processo telematico, è possibile linkare i documenti e gli atti processuali a cui si fa riferimento nel testo (2);
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il carattere deve essere di agevole lettura (es. Times, Courier, Garamond) e in formato 14 con interlinea 1,5.
Qualche osservazione
In occasione dell’emanazione del primo decreto, avevo qui pubblicato due articoli: La sintesi degli atti forensi e Atti forensi: massimo 30 pagine. Per legge. A questi articoli rimando per approfondire le molte questioni di carattere linguistico, che mi sembrano valere ancora. In breve, dicevo (e ribadisco) che:
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la sintesi non ha a che fare con la lunghezza o la brevità: riguarda la presenza di tutte le informazioni necessarie, non di più, non di meno. Sicché, fissare un limite dimensionale significa fissare un criterio di conformità, non di qualità (potrebbe essere non sintetico e non chiaro anche un atto di lunghezza inferiore ai limiti);
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il senso di lungaggine che gli atti producono nel lettore non è dovuto tanto a un eccesso informativo quanto piuttosto alla caoticità della disposizione delle informazioni e a una scrittura contorta, prolissa, lontana direi deliberatamente dalla concisione (stringatezza della frase) e infarcita di costrutti sintattici e lessico desueti in qualche caso da diversi secoli.
In altri termini, i limiti numerici sono estrinseci alla qualità della scrittura, e tendono a comprimere le prerogative dell’avvocato e della sua argomentazione. Ma tant’è. Bisogna dunque prendere atto di una situazione semplicissima: che la giustizia non ha più i tempi di una volta e che gli avvocati devono adeguarsi e anzi rassegnarsi a scrivere diversamente.
Scrive l’avvocato Luca Marco Rasia (3): “Una situazione creata, non si può tacere, dalla categoria degli avvocati (amministrativisti) che si è fatta così inutilmente prendere la mano dagli orpelli settecenteschi delle ripetizioni e dei copia incolla da costringere i lettori (i magistrati) di quegli obbrobri a rispondere con lo stesso tono e a rincarare la dose con la mano pesante del cavillo burocratico”.
Non si può che concordare. Ma sarei più esplicito ed estenderei senza parentesi questa responsabilità anche ai civilisti, i cui ricorsi sono stati in ripetute occasioni respinti proprio per la qualità della scrittura, e ricorderei che, per par condicio, che nemmeno la scrittura delle sentenze è immune dagli stessi difetti di quella degli avvocati (4).
Scrivere diversamente, come dicevo più circostanziatamente nei due articoli precedenti, significa soprattutto dare nuova linfa all’argomentazione, dismettendo uno stile indifferenziato, che caratterizza la professione, e individuando uno stile personale, che caratterizzi il professionista.
Aggiungerei, quasi sottovoce, che sarebbe molto utile all’avvocato tornare a riflettere anche sull’argomentazione, tragicamente assente dai nostri studi. Una delle primissime cose che si scoprirebbe (nelle primissime pagine della Retorica di Aristotele) è che Premessa, Fatto, Ragionamento e Conclusioni sono gli ingredienti dell’argomentazione, non i paragrafi della struttura del testo argomentativo (che può cominciare anche con le conclusioni, perché no?). Accade invece quasi sistematicamente che negli atti forensi gli ingredienti restino separati nei rispettivi paragrafi (si noti anche che i codici di procedura, che riprendono Aristotele, non implicano necessariamente questa struttura).
Pertanto, sorprende (e spiace) che questo secondo decreto raccomandi agli avvocati di ripartire l’argomentazione in Fatto/Diritto. Il che, se è forse comodo per il giudice, è anche molto limitativo per l’avvocato, per un’argomentazione libera, personale e anche sintetica (perché questa partizione produce parecchie ripetizioni, soprattutto nella parte Diritto).
Sorprende anche il divieto di utilizzare le note a piè di pagina, che sono invece lo spazio dove confinare i numerosi rimandi a leggi, giurisprudenza, dottrina ecc. che tanto appesantiscono la lettura riducendo l’intensità argomentativa.
Il decreto presenta, però, anche diverse prescrizioni utili e sensatissime, come il divieto del copia incolla (fatal error che si ritrova, per amor di verità, anche in parecchie sentenze), l’obbligo di intitolare i paragrafi (invece di separarli con tre asterischi…), la raccomandazione di standardizzare la leggibilità del testo selezionando caratteri a bastoni (ma la dimensione a 14 punti pare eccessiva, soprattutto se continuerà a valere la consuetudine delle copie cartacee cosiddette di cortesia).
Nell’insieme, non guasterebbe una maggiore organicità e sistematicità nella trattazione dell’argomento, e un approccio alla scrittura iuxta propria principia (5), ma non si può che apprezzare l’insistenza sul tema. È un segnale positivo in diverse direzioni. In primo luogo, perché si rinnova l’attenzione sull’inscindibile legame tra lingua e diritto, discipline in se stesse in evoluzione e ormai anche in evoluzione globale. In secondo luogo, perché le tecnologie della comunicazione hanno prodotto vantaggi che si rivelano talvolta disastri, quando non le si utilizzano efficacemente (da questo punto di vista, il Processo Telematico rappresenta una grande opportunità di cambiamento, da collegare al decreto). In terzo luogo, perché una scrittura sintetica e chiara contribuisce, per quel tanto che le pertiene, a una giustizia più rapida, a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese, dei quali è al servizio.
Note
1) Emanato il 22 dicembre 2016, in GU n. 2, del 3 gennaio 2017.
2) Come nota l’avvocato Lorenzo Spallino, la norma è qui “difficile decifrabilità in quanto, se - come sembra - si fa riferimento agli atti o ai documenti di causa presenti nel fascicolo, il sistema non consente di creare un collegamento ipertestuale tramite la generazione di un url, ma solo di accedere al documento all’interno della consolle da parte dei soggetti autorizzati”.
3) Professione Giustizia, 5 gen. 2017.
4) Maria Vittoria Dell'Anna, In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia, Roma, Bonacci, 2013.
5) Per quanto non pensata per i testi degli avvocati, delle sentenze e delle leggi, la norma UNI 11482:2013 Elementi strutturali e aspetti linguistici delle comunicazioni scritte delle organizzazioni fornisce parecchie indicazioni sull’organizzazione informativa e sullo stile linguistico di un testo professionale efficace.