Logo L'ink - Scrittura Professionale l'ink scrittura professionale

"Fare cose con le parole"

La sintesi degli atti forensi

di Giovanni Acerboni, 30 maggio 2015

(prima dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, questo articolo è stato pubblicato il 25 maggio 2015 in "Il Sole24Ore - Diritto 24")

 

Il 16 aprile 2015, il Consiglio Nazionale Forense ha espresso "la propria contrarietà a tutte le forme di regolamentazione in via normativa delle dimensioni del ricorso e degli atti difensivi" (1) e proposto una serie di modifiche alla Bozza di decreto con la quale il Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini ha stabilito un numero massimo di pagine. Il Decreto è stato poi pubblicato il 25 maggio 2015 e fissa in 30 pagine la lunghezza massima degli atti forensi, concedendo qualche pagina in più rispetto alla lunghezza di 20-25 pagine di cui da tempo si parlava (2).

In questo articolo, esaminerò la questione dal punto di vista linguistico, senza entrare nel merito delle argomentazioni legislative, giuridiche e professionali.

Riepilogo della questione

La questione della lunghezza degli atti è collegata alla sinteticità e chiarezza prescritte dal Codice del processo amministrativo (3), aggiornato nel 2010. Da allora, si sono succedute numerose prese di posizione (4) e persino delle sentenze punitive di atti non sintetici e non chiari (5).

Ma il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato è un atto voluto dal legislatore nell'agosto del 2014: "Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti" (6).

 

La sinteticità

La relazione tra la "il principio di sinteticità" e "le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi" può essere stabilita, ed eventualmente accettata, solo se ci si intende sul concetto di sinteticità/sintesi.

La sinteticità di un atto, come di qualsiasi testo, può essere definita così: un testo è sintetico quando contiene tutte le informazioni necessarie, non una di più, non una di meno.

Analizziamo una voce di glossario: "Dato destagionalizzato: dato depurato dalla stagionalità" (7). Chi non sa che cosa sia la stagionalità, resta a bocca asciutta leggendo il glossario che gliela dovrebbe spiegare, e, anzi, sente aumentare i suoi dubbi, se non sa nemmeno che cosa voglia dire "depurato".

Si tratta di un testo sintetico? No, anche se è breve. Anzi, no perché è troppo breve, cioè non reca tutte le informazioni necessarie e sufficienti. La brevità non definisce la sintesi.

I testi più lunghi, quando non sono perfetti (ma la perfezione non è un obiettivo realistico in comunicazione), conterranno parti informativamente equilibrate (sintetiche), altre ridondanti, altre eccessivamente implicite. A un testo si può perdonare qualche difetto nella gestione delle informazioni, purché, nel suo insieme, sia comprensibile (da questo punto di vista, è tendenzialmente più grave l'eccesso di implicitezza). Però, più aumentano gli errori, più aumenta l'insofferenza del lettore.

In base alla mia conoscenza degli atti forensi, non sono sicuro che l'insofferenza dei giudici sia dovuta soltanto alla mancata sintesi degli avvocati (nemmeno le sentenze sono immuni da errori di questo tipo, per non dire delle leggi). Ci sono altri fattori linguistici in gioco, e dobbiamo considerarli.

La concisione

Se la sintesi si misura dal punto di vista informativo, la concisione, che spesso viene confusa con la sintesi e viceversa, riguarda la stringatezza della frase. Data la necessità di un certo contenuto, la concisione si ottiene esprimendolo con il minor numero possibile di parole che ne garantiscono la comprensibilità.

La prolissità, quando è frequente, concorre, sommata ai difetti di sintesi, a rendere un testo più lungo del necessario, che irrita il destinatario perché gli fa perdere tempo.

Non si può negare che, in fatto di concisione, gli avvocati possano far meglio. Un esempio tratto da una causa di lavoro (naturalmente secretato).

Originale:
1. Rossini S.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo Rossini, la "Società", ovvero la "resistente") si pone quale leader nel settore della produzione e del commercio di apparecchiature meccaniche. Detta Società occupa complessivamente 56 dipendenti, e fa parte del gruppo internazionale Mozart (di seguito, per brevità, anche solo Mozart, ovvero il "Gruppo"), comprendente decine di società, distribuite su almeno 3 continenti.
2. Il suddetto Gruppo è composto da società nazionali autonome ed indipendenti sia sotto il profilo economico-amministrativo che sotto il profilo di gestione ed organizzazione.
Ogni entità nazionale è amministrata, sia da un punto di vista decisionale che da un punto di vista organizzativo/strategico, autonomamente rispetto alle altre. (Numero parole: 109)

Riscrittura:
1. Rossini S.r.l., leader nel settore della produzione e del commercio di apparecchiature meccaniche con 56 dipendenti, fa parte del Gruppo internazionale Mozart.
2. Il Gruppo Mozart è composto da decine di società nazionali localizzate in tre continenti. Queste società sono autonome e indipendenti dal punto di vista economico-amministrativo, gestionale, organizzativo/strategico. (Numero parole: 51)

Il disordine informativo

La percezione della lungaggine è aggravata dal disordine informativo, che è, in verità, piuttosto frequente negli atti forensi e che assume due aspetti diversi.


Il primo aspetto riguarda la coerenza (la sequenza ordinata delle informazioni e la comprensibilità di questo ordine). Gli errori di coerenza sono, in teoria (e in pratica), parecchi: la ripetizione, la ripresa tematica, il salto logico, l'indeterminatezza, l'ambiguità ecc. Questi errori, che si trovano anche negli atti forensi, possono generare e di fatto generanospesso l'incomprensibilità del testo. Di questi errori, la ripetizione ha certamente a che fare con la sintesi, ed è frequente negli atti forensi. È piuttosto facile identificarla soprattutto (ma non solo) negli atti nei quali l'avvocato espone i fatti in una sezione (spesso intitolata In Fatto) distinta da quella (spesso intitolata In Diritto) in cui svolge il ragionamento giuridico. È qui che ripete i fatti. Questa ripetizione è dovuta alla necessità dell'avvocato di riferirsi al fatto di cui sta discutendo. Ma c'è modo e modo di realizzare i riferimenti.


Il secondo aspetto riguarda l'organizzazione delle informazioni a) nella struttura testuale e b) nella frase.

Per quanto riguarda la struttura testuale e per non fare che un esempio, gli atti forensi, generalmente, fanno uso delle note a piè di pagina in modo occasionale e si servono degli allegati per la sola documentazione probatoria. Ciò fa sì che le informazioni che potrebbero essere spostate altrove si ritrovino nel discorso principale.


Nel quale discorso principale, e veniamo dunque alla frase, confluiscono, oltre a queste informazioni, tutte le altre, gestite però in modo troppo spesso indifferenziato rispetto al loro valore. Faccio un esempio tratto dall'esposizione dei fatti di un processo amministrativo (naturalmente secretato):


"Con decreto n. 1 del 3 ottobre 2011 della Giunta –che non risulta essere stato impugnato – la Regione Tale, in attuazione delle norme del D. lgs. XY che prevedevano la regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati, in applicazione della procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta (n. 2 del 25.02.2004), emetteva alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee (doc.16), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla; erano, deve essere chiaro, concessioni in sanatoria."

In questo periodo si trovano, dal punto di vista informativo:

Dal punto di vista linguistico:

Forse potrebbe andare bene anche così:

Il 3 ottobre 2011, la Regione Tale (1) ha emesso (2) diverse concessioni in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee (3), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla.
___
1) Decreto della Giunta n. 1, 3 ottobre 2011.
2) In attuazione del D. lgs. XY sulla regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati, e in applicazione della procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta n. 2, 25 febbraio 2004. Le concessioni non risultano impugnate.
3) Doc. 16.

Le informazioni ci sono tutte e anche le parole (due sole di meno). Infatti, in questo caso, ho operato semplicemente spostando in nota quel che mi pareva che ci potesse stare, e gestendo le informazioni del periodo con scelte sintattiche diverse (ma non certo difficili da realizzare). Calcoli finali:

Il risultato di una più razionale distribuzione delle informazioni in una struttura testuale più strutturata è un notevole alleggerimento della lettura del discorso (nell'esempio, il 67% di parole in meno).

Conclusioni

La lunghezza di un atto dipende da tante cose. Fissarne per decreto la lunghezza massima mi pare più il risultato della disperazione che di un'analisi di tutti i fattori in gioco. Infatti, abbiamo visto che:

  1. la sintesi non è misurabile con il numero delle pagine;
  2. la mancata sinteticità non è l'unica causa dell'eccessiva lunghezza di un atto;
  3. il tempo che il giudice potrebbe risparmiare nella lettura e nella comprensione non è dovuto solo alla lunghezza dell'atto.

Dunque:

Servirebbe forse un'intesa tra le parti, basata, come è possibile, sulla condivisione di criteri non opinabili o tendenzialmente non opinabili con i quali ottenere la sintesi. Dato lo scopo e i limiti di questo articolo, posso aggiungere solo, a questo proposito, che questi criteri si basano sui diversi valori argomentativi che i tipi di informazione assumono di volta in volta nel discorso che realizza la strategia difensiva.

 

Note

1) Osservazioni del Consiglio Nazionale Forense sulla bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi, ai sensi dell’art.120, co.6, dell’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dall’articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, Parere del Consiglio Nazionale Forense del 16 aprile 2015.

2) Per esempio, era stato suggerito dal precedente Presidente Pasquale de Lise in una lettera del 20 dicembre 2010 al Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Giorgio Abbamonte.

3) Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, c. 2: "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica".

4) Per esempio, Avvocatura Generale dello Stato, Circolare 1/2011 del 3 gennaio 2011.

5) Per esempio, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sentenza n. 395 del 19 aprile 2012.

6) Legge 11 agosto 2014, n. 114, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, art. 40, c. 1, l. a), che sostituisce il c. 6 del Codice del Processo Amministrativo.

7) Appare, per esempio, nel Comunicato Stampa "Statistiche Flash", 31 marzo 2015, dell'Istat Occupati e disoccupati. Dati provvisori.

8) Decreto della Giunta, D. lgs, L.R., Deliberazione della Giunta, Concessioni.

9) Sul concetto di chiarezza, scrive bene Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Cassazione: "Sinteticità e chiarezza supportano efficacemente sia la "specificità", che deve connaturare i motivi del ricorso, sia la "persuasività" delle argomentazioni chiamate a sorreggerli, consentendo una maggiore "penetrazione" della critica e sollecitando nel giudicante una "crescita dell'attenzione", Lettera del 17 giugno 2013 al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa.